Articolo 145.2 del T.U.B.
T.U.B
Art. 145.2 T.U.B. - Collaborazione tra Autorita'.
In vigore dal 09/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1
"1. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' di altri Stati dell'Unione europea competenti ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, al fine di prevenire il cumulo di sanzioni amministrative e di altre misure amministrative in situazioni transfrontaliere. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorita' italiane competenti, salvo diniego dell'autorita' che ha fornito le informazioni."
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