Articolo 145.1 del T.U.B.
T.U.B
Art. 145.1 T.U.B. - Procedura per l'applicazione delle penalita' di mora.
In vigore dal 09/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1
"1. Ai fini di cui all'articolo 144-ter.1, la Banca d'Italia contesta al soggetto interessato l'inosservanza in corso e stabilisce che, qualora l'inosservanza medesima non sia cessata entro il termine perentorio dalla stessa fissato, il soggetto interessato sara' tenuto a pagare una penalita' di mora su base giornaliera, settimanale o mensile, di cui determina l'ammontare, fino all'effettiva cessazione dell'inosservanza e, comunque, non oltre un periodo massimo di sei mesi decorrente dalla scadenza del termine perentorio.
2. Qualora l'inosservanza cessi entro il termine perentorio di cui al comma 1, la Banca d'Italia non commina la penalita' di mora.
3. Quando l'inosservanza e' cessata oltre il termine perentorio fissato dalla Banca d'Italia o perdura fino alla scadenza del periodo massimo di cui al comma 1, la Banca d'Italia applica la penalita' di mora quantificandone l'ammontare complessivo.
4. Il procedimento di cui al presente articolo e' disciplinato dalla Banca d'Italia con provvedimento di carattere generale, assicurando il rispetto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Al soggetto interessato e' garantita la possibilita' di presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede istruttoria.
5. Al provvedimento con cui e' applicata la penalita' di mora si applica l'articolo 145, commi 3, 3-bis e 3-ter.
6. Contro il provvedimento che applica la penalita' di mora e' ammesso ricorso alla Corte di appello di Roma. Il ricorso e' notificato, a pena di decadenza, alla Banca d'Italia nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed e' depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.
7. Quando la Banca d'Italia commina la penalita' di mora con il medesimo provvedimento con cui applica sanzioni amministrative, e il soggetto interessato intende opporsi sia alla penalita' di mora sia alle sanzioni amministrative, l'opposizione alla penalita' di mora e' proposta a pena di inammissibilita' con il ricorso di cui all'articolo 145, comma 4.
8. Si applicano i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 145.
9. Con la sentenza la Corte di appello puo' rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento, o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della penalita' di mora.
10. Copia della sentenza e' trasmessa, a cura della cancelleria della Corte di appello, alla Banca d'Italia, anche ai fini della pubblicazione prevista dal comma 5.
11. Alla riscossione delle penalita' di mora si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalita' previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602. I proventi derivanti dalle penalita' di mora affluiscono al bilancio dello Stato.
12. Alle penalita' di mora non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689."
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