Articolo 144 ter.1 del T.U.B.

T.U.B

Art. 144 ter.1 T.U.B. - Penalita' di mora.

In vigore dal 09/01/2026

Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

"1. Nei confronti delle banche, delle societa' di partecipazione finanziaria, delle societa' di partecipazione finanziaria mista e delle rispettive capogruppo, dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali e di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonche' delle persone giuridiche titolari di partecipazioni in banche, in societa' di partecipazione finanziaria e in societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo, puo' essere applicata, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente titolo, una penalita' di mora su base giornaliera da euro 2.000 a euro 50.000 ovvero al 5 per cento del fatturato giornaliero, quando questo importo e' superiore a euro 50.000 e il fatturato giornaliero e' disponibile e determinabile, per l'inosservanza in corso delle disposizioni o dei provvedimenti richiamati dagli articoli 139, commi 1 e 3, 140, comma 1, 144, commi 1, lettera a), e 1-bis, e 144-quinquies, e fino alla cessazione dell'inosservanza medesima.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo e del personale dei soggetti di cui al comma 1, nonche' delle persone fisiche titolari di partecipazioni in banche, in societa' di partecipazione finanziaria e in societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo, puo' essere applicata, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie e alle sanzioni accessorie previste nel presente titolo, una penalita' di mora su base giornaliera da euro 1.000 a euro 50.000 per l'inosservanza in corso delle disposizioni o dei provvedimenti richiamati dagli articoli 139, commi 1 e 3, 140, comma 1, 144, commi 1, lettera a), e 1-bis, e 144-quinquies, e fino alla cessazione dell'inosservanza medesima, purche' l'inosservanza in corso costituisca violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza.

3. Le penalita' di mora di cui ai commi 1 e 2 possono essere applicate anche su base settimanale o mensile, con applicazione proporzionale dei limiti edittali ivi stabiliti. L'importo massimo delle penalita' di mora applicate su base settimanale o mensile non supera l'importo massimo che sarebbe stato applicato qualora le penalita' di mora fossero state applicate su base giornaliera.

4. In ogni caso, la penalita' di mora puo' essere applicata per un periodo massimo di sei mesi dalla scadenza del termine perentorio di cui all'articolo 145.1, comma 1.

5. In ragione della natura, durata e gravita' della violazione accertata, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 144-quater, la Banca d'Italia puo', in luogo dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 145, procedere ai sensi dell'articolo 145.1. Nel caso in cui l'inosservanza perduri allo scadere del periodo massimo di sei mesi di cui al comma 4, la Banca d'Italia avvia anche il procedimento di cui all'articolo 145; in tal caso, i termini di cui agli articoli 14 e 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono sospesi fino al decorso di detto periodo massimo."

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