Articolo 144 bis del T.U.B.

T.U.B

Art. 144 bis T.U.B. - Ordine di porre termine alle violazioni.

In vigore dal 14/08/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

"1. Per le violazioni previste dall'articolo 144, comma 1, lettere a) ed e-ter), quando esse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita', la Banca d'Italia puo', in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare nei confronti della societa' o dell'ente una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento.

2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito la Banca d'Italia applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 144, comma 1; l'importo delle sanzioni e' aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall'articolo 144."

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