Articolo 141 del T.U.B.

T.U.B

Art. 141 T.U.B. - False comunicazioni relative a intermediari finanziari.

In vigore dal 01/09/1996 al 19/09/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 23/07/1996 n. 415 Articolo 64

Soppresso dal 19/09/2010 da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 8

"1. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, per le comunicazioni previste dall'articolo 106, commi 6 e 7, contenenti indicazioni false si applica la pena dell'arresto fino a tre anni."

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