Articolo 140 bis del T.U.B.

T.U.B

Art. 140 bis T.U.B. - Esercizio abusivo dell'attivita'.

In vigore dal 19/09/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 25

"1. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attivita' di agente in attivita' finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e' punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.

2. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attivita' di mediatore creditizio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, e' punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329."

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