Articolo 14 del T.U.IVA
T.U.IVA
Art. 14 T.U.IVA - Determinazione del valore normale (N.D.R.: Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi il comma 8 dell'art.24 legge 7 luglio 2009 n.88.)
In vigore dal 29/07/2009 al 01/01/2027
Modificato da: Legge del 07/07/2009 n. 88 Articolo 24
Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
"1. Per valore normale si intende l'intero importo che il cessionario o il
committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui
avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in
condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente
per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale
cessione o prestazione.
2. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi
analoghe, per valore normale si intende:
a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni
simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si
effettuano tali operazioni;
b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto
passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi.
3. Per le operazioni indicate nell'articolo 13, comma 3, lettera d), con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti appositi
criteri per l'individuazione del valore normale."
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