Articolo 139 del T.U.B.
T.U.B
Art. 139 T.U.B. - Partecipazioni in banche, in societa' di partecipazione finanziaria e societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari
In vigore dal 14/08/2024
Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1
"1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 20, commi 2 e 2-bis, nonche' la violazione delle disposizioni dell'articolo 24, commi 1 e 3, dell'articolo 25, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.
1-bis. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110 e dall'articolo 114.13.
2. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19 o nelle comunicazioni previste dall'articolo 20, commi 2 e 2-bis, anche in quanto richiamati dall'articolo 110 fornisce false indicazioni e' punito con l'arresto fino a tre anni.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle societa' di partecipazione finanziaria e nelle societa' di partecipazione finanziaria mista autorizzate ad assumere la qualifica di capogruppo ai sensi dell'articolo 60-bis. La sanzione amministrativa prevista dal comma 1 si applica per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle societa' di partecipazione finanziaria e nelle societa' di partecipazione finanziaria mista autorizzate ai sensi degli articoli 69.1 e 69.2."
Scopri i nostri servizi fiscali
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata


