Articolo 138 del T.U.B.
T.U.B
Art. 138 T.U.B. - Aggiotaggio bancario.
In vigore dal 19/10/1999 al 11/04/2002
Modificato da: Decreto legislativo del 04/08/1999 n. 342 Articolo 31
Soppresso dal 11/04/2002 da: Decreto legislativo del 11/04/2002 n. 61 Articolo 8
"1. Chiunque divulga, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose riguardanti banche o gruppi bancari, atte a turbare i mercati finanziari o a indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico, e' punito con le pene stabilite dall'art. 501 del codice penale. Restano fermi l'art. 501 del codice penale, l'art. 2628 del codice civile e l'articolo 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."
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