Articolo 136 del T.U.B.
T.U.B
Art. 136 T.U.B. - Obbligazioni degli esponenti bancari.
In vigore dal 27/06/2015
Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1
"1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non puo' contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimita' con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. E' facolta' del consiglio di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalita' ivi previste.
2. (Comma abrogato).
2-bis. (Comma abrogato).
3. L'inosservanza delle disposizioni del comma 1 e' punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro."
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