Articolo 133 del T.U.B.

T.U.B

Art. 133 T.U.B. - Abuso di denominazione.

In vigore dal 27/06/2015

Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

"1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "banca", "banco", "credito", "risparmio" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' bancaria e' vietato a soggetti diversi dalle banche.

1-bis. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione "moneta elettronica" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' di emissione di moneta elettronica e' vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta elettronica e dalle banche.

1-ter. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione "istituto di pagamento" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' di prestazione di servizi di pagamento e' vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento.

1-quater. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della parola "finanziaria" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' finanziaria loro riservata e' vietato ai soggetti diversi dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106.

2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari finanziari.

3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato. Le stesse sanzioni si applicano a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 o di essere abilitato all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 111.

3-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9."

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