Articolo 132 bis del T.U.B.

T.U.B

Art. 132 bis T.U.B. - Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale.

In vigore dal 01/03/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 27/01/2010 n. 11 Articolo 35

"1. Se vi e' fondato sospetto che una societa' svolga attivita' di raccolta del risparmio, attivita' bancaria, attivita' di emissione di moneta elettronica, prestazione di servizi di pagamento o attivita' finanziaria in violazione degli articoli 130, 131, 131-bis, 131-ter e 132, la Banca d'Italia o l'UIC possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della societa'."

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