Articolo 129 del T.U.B.
T.U.B
Art. 129 T.U.B. - Emissione di strumenti finanziari.
In vigore dal 25/01/2007
Modificato da: Decreto legislativo del 29/12/2006 n. 303 Articolo 1
"1. La Banca d'Italia puo' richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all'estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari.
2. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo."
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