Articolo 128 quater decies del T.U.B.
T.U.B
Art. 128 quater decies T.U.B. - Ristrutturazione dei crediti.
In vigore dal 18/12/2010 con effetto dal 18/11/2010
Modificato da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 11
Nota:
Vedasi anche gli articoli da 12 a 24 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141.
"1. Per l'attivita' di consulenza e gestione dei crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, svolta successivamente alla costituzione dell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, le banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2."
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