Articolo 128 quater decies del T.U.B.

T.U.B

Art. 128 quater decies T.U.B. - Ristrutturazione dei crediti.

In vigore dal 18/12/2010 con effetto dal 18/11/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 11

Nota:
Vedasi anche gli articoli da 12 a 24 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141.

"1. Per l'attivita' di consulenza e gestione dei crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, svolta successivamente alla costituzione dell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, le banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2."

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