Articolo 128 octies del T.U.B.

T.U.B

Art. 128 octies T.U.B. - Incompatibilita' (1).

In vigore dal 01/07/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 21/04/2016 n. 72 Articolo 1

"1. E' vietata la contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi.

1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con regolamento adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le cause di incompatibilita' con l'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis (2).

2. I collaboratori di agenti in attivita' finanziaria e di mediatori creditizi sono persone fisiche e non possono svolgere contemporaneamente la propria attivita' a favore di piu' soggetti iscritti."

(1) Vedasi anche gli articoli da 12 a 24 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141.

(2) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 6 decreto legislativo 21 aprile 2016 n. 72 con gli effetti previsti dall'art. 3, comma 1 del citato decreto legislativo n. 72 del 2016.

Scopri i nostri servizi fiscali

Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata