Articolo 128 bis del T.U.B.

T.U.B

Art. 128 bis T.U.B. - Risoluzione delle controversie.

In vigore dal 14/04/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1

"1. I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.

2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialita' dello stesso e la rappresentativita' dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita' della soluzione delle controversie e l'effettivita' della tutela.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.

3-bis. La Banca d'Italia, quando riceve un esposto da parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1, indica all'esponente la possibilita' di adire i sistemi previsti dal presente articolo."

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