Articolo 126 undevicies del T.U.B.
T.U.B
Art. 126 undevicies T.U.B. - Diritto al conto di base (1).
In vigore dal 14/04/2017
Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1
"1. Le banche, la societa' Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti, limitatamente ai servizi di pagamento che essi offrono ai consumatori, a offrire un conto di pagamento denominato in euro con caratteristiche di base, "conto di base".
2. Tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione europea, senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza, hanno diritto all'apertura di un conto di base nei casi e secondo le modalita' previste dalla presente sezione.
3. Ai fini della presente sezione, per consumatore soggiornante legalmente nell'Unione europea si intende chiunque abbia il diritto di soggiornare in uno Stato membro dell'Unione europea in virtu' del diritto dell'Unione o del diritto italiano, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, del relativo protocollo del 31 gennaio 1967 nonche' ai sensi degli altri trattati internazionali in materia."
(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1 decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 37. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l'art. 2, comma 1, lett. e) del citato decreto legislativo n. 37 del 2017.
Scopri i nostri servizi fiscali
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata


