Articolo 126 ter et vicies del T.U.B.
T.U.B
Art. 126 ter et vicies T.U.B. - Recesso (1).
In vigore dal 14/04/2017
Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1
"1. Il consumatore puo' esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 126-septies, commi 1 e 3.
2. Il prestatore di servizi di pagamento puo' recedere dal contratto relativo al conto di base solo se ricorre una o piu' delle seguenti condizioni:
a) il consumatore ha usato intenzionalmente il conto per fini illeciti;
b) alla data del 31 dicembre il conto risulta incapiente e non movimentato per oltre 24 mesi consecutivi su ordine o su iniziativa del consumatore, salvo che il consumatore provveda al ripristino dei fondi entro il termine di preavviso indicato al comma 3;
c) l'accesso al conto di base e' stato ottenuto dal consumatore sulla base di informazioni errate, determinanti per ottenerlo;
d) il consumatore non soggiorna piu' legalmente nell'Unione europea;
e) il consumatore, successivamente al conto di base, ha aperto in Italia un altro conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi indicati dall'allegato A.
3. In caso di recesso, il prestatore di servizi di pagamento comunica al consumatore i motivi del recesso con un preavviso di almeno due mesi per iscritto e senza spese. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e c), il recesso ha effetto immediato. Si applicano l'articolo 126-septies, comma 3 e, con riferimento alla comunicazione delle motivazioni del recesso, l'articolo 126 e le disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
4. Nella comunicazione del recesso il consumatore e' informato delle procedure di reclamo disponibili, della sua facolta' di inviare un esposto alla Banca d'Italia o di adire i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis.
5. Fermo restando il divieto di concedere aperture di credito o sconfinamenti sul conto di base, il prestatore di servizi di pagamento puo' disporre, per eventuali situazioni di incapienza, la sospensione dei servizi collegati al conto fino al ripristino dei fondi."
(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1 decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 37. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l'art. 2, comma 1, lett. e) del citato decreto legislativo n. 37 del 2017.
Scopri i nostri servizi fiscali
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata


