Articolo 126 sexies et vicies del T.U.B.

T.U.B

Art. 126 sexies et vicies T.U.B. - Educazione finanziaria (1).

In vigore dal 14/04/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1

"1. La Banca d'Italia promuove iniziative dirette a fornire ai consumatori, e in particolare a quelli individuati ai sensi dell'articolo 126-vicies quater, informazioni chiare e comprensibili sul conto di base, sulle relative condizioni generali di prezzo, sulle procedure per accedervi e sulle possibilita' di ricorso a procedure alternative di risoluzione delle controversie.

2. La Banca d'Italia puo' promuovere la redazione di codici di condotta per l'offerta indipendente di iniziative di educazione finanziaria da parte degli intermediari, finalizzate a favorire l'orientamento della clientela e l'assistenza per la gestione responsabile delle finanze personali."

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1 decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 37. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l'art. 2, comma 1, lett. e) del citato decreto legislativo n. 37 del 2017.

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