Articolo 126 quinquies et vicies del T.U.B.
T.U.B
Art. 126 quinquies et vicies T.U.B. - Informazioni sul conto di base (1).
In vigore dal 14/04/2017
Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1
"1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono chiarimenti e informazioni sul conto di base, secondo quanto previsto dalle disposizioni della Banca d'Italia."
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