Articolo 126 quinquies del T.U.B.

T.U.B

Art. 126 quinquies T.U.B. - Contratto quadro

In vigore dal 11/01/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 07/12/2023 n. 207 Articolo 3

"1. Ai contratti quadro si applica l'articolo 117, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, e l'articolo 118-bis, commi 2, 3 e 4. Il potere previsto dall'articolo 117, comma 2, è esercitato dalla Banca d'Italia.

2. In qualsiasi momento del rapporto, l'utilizzatore di servizi di pagamento che ha concluso un contratto quadro può richiedere le condizioni contrattuali del contratto quadro nonché le informazioni relative al contratto quadro previste ai sensi dell'articolo126-quater, comma 1, lettera a), su supporto cartaceo o su altro supporto durevole."

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