Articolo 126 octies del T.U.B.

T.U.B

Art. 126 octies T.U.B. - Denominazione valutaria dei pagamenti

In vigore dal 13/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 15/12/2017 n. 218 Articolo 1

"1. I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti.

2. Se al pagatore e' offerto, prima di disporre un'operazione di pagamento, un servizio di conversione valutaria dal beneficiario ovvero presso uno sportello automatico o presso il punto vendita da un venditore di merci o da un fornitore di servizi, colui che propone il servizio di conversione comunica al pagatore tutte le spese e il tasso di cambio che sara' utilizzato per la conversione. Il pagatore accetta il servizio su tale base."

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