Articolo 126 del TUIR

TUIR

Art. 126 TUIR - Limiti all'efficacia ed all'esercizio dell'opzione (1)

In vigore dal 01/01/2004

Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

"1. Non possono esercitare l'opzione di cui all'articolo 117 le societa' che fruiscono di riduzione dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle societa'.

2. Nel caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l'esercizio dell'opzione non e' consentito e, se gia' avvenuto, cessa dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione del fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione."

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(1) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il Decreto 01/03/2018 (GU 57/2018)

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