Articolo 126 del T.U.B.
T.U.B
Art. 126 T.U.B. - Riservatezza delle informazioni.
In vigore dal 10/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1
"1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , i casi in cui la comunicazione prevista dall'articolo 125-quater, comma 2, lettera b), non è effettuata in quanto vietata dalla normativa dell'Unione europea o contraria all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza."
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