Articolo 125 septies del T.U.B.

T.U.B

Art. 125 septies T.U.B. - Cessione dei crediti.

In vigore dal 19/09/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 1

"1. In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore puo' sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile.

2. Il consumatore e' informato della cessione del credito, a meno che il cedente, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, individua le modalita' con cui il consumatore e' informato."

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