Articolo 125 octies.1 del T.U.B.
T.U.B
Art. 125 octies.1 T.U.B. - Riduzione o cancellazione di apertura di credito in conto corrente e sconfinamento
In vigore dal 10/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1
"1. Il finanziatore comunica al consumatore ogni riduzione o cancellazione della apertura di credito in conto corrente o della possibilita' di sconfinamento secondo quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 118 per le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali e dall'articolo 125-quater, comma 2, lettera a), per il recesso dai contratti di credito a tempo indeterminato.
2. Qualora l'apertura di credito in conto corrente o la possibilita' di sconfinamento siano ridotte o cancellate, il finanziatore offre al consumatore, prima dell'avvio di procedure esecutive e senza costi aggiuntivi, la possibilita' di rimborsare l'importo effettivamente prelevato nei limiti di tale riduzione o cancellazione. Salvo che il consumatore decida di effettuare il rimborso in anticipo, il rimborso avviene in dodici rate mensili di pari importo, al tasso debitore applicabile all'apertura di credito in conto corrente o allo sconfinamento."
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