Articolo 125 octies del T.U.B.
T.U.B
Art. 125 octies T.U.B. - Sconfinamento.
In vigore dal 10/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1
"1. Se un contratto di conto corrente prevede la possibilità che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano le disposizioni del capo I. Allo sconfinamento si applicano gli articoli 121, 122, 124.1, comma 1, 124-bis, 125, 125-septies, 125-oc-ties.1, 125-decies, 125-terdecies.
2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il finanziatore comunica senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole:
a) lo sconfinamento;
b) l'importo interessato;
c) il tasso debitore;
d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili;
d-bis) la data del rimborso .
2-bis. In caso di sconfinamento regolare, il finanziatore offre al consumatore servizi di consulenza, laddove disponibili, e lo reindirizza gratuitamente verso servizi di consulenza sul debito.
3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione dei commi 2 e 2-bis, in particolare con riferimento:
a) al termine di invio della comunicazione;
b) ai criteri per la determinazione della consistenza e della regolarità dello sconfinamento."
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