Articolo 125 novies del T.U.B.

T.U.B

Art. 125 novies T.U.B. - Intermediari del credito.

In vigore dal 18/12/2010 con effetto dal 19/09/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 1

"1. L'intermediario del credito indica, negli annunci pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori, l'ampiezza dei propri poteri e in particolare se lavori a titolo esclusivo con uno o piu' finanziatori oppure a titolo di mediatore.

2. Il consumatore e' informato dell'eventuale compenso da versare all'intermediario del credito per i suoi servizi. Il compenso e' oggetto di accordo tra il consumatore e l'intermediario del credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito.

3. L'intermediario del credito comunica al finanziatore l'eventuale compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del credito per i suoi servizi, al fine del calcolo del TAEG, secondo quanto stabilito dal CICR."

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