Articolo 125 del T.U.B.

T.U.B

Art. 125 T.U.B. - Banche dati.

In vigore dal 10/01/2026

Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

"1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori nel territorio della Repubblica. Il CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua le condizioni di accesso, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione.

1-bis. Ai dati di cui al comma 1 hanno accesso solo i finanziatori sottoposti a vigilanza e che osservano pienamente il regolamento (UE) 2016/679 , del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

1-ter. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 1-bis, l'accesso alla centrale dei rischi della Banca d'Italia è consentito ai soggetti indicati dalla Banca d'Italia con proprie disposizioni.

1-quater. Le banche dati contengono almeno informazioni sugli arretrati del consumatore nel rimborso del credito, sul tipo di credito e sull'identità del finanziatore.

1-quinquies. I finanziatori e gli intermediari del credito non trattano ai fini della valutazione del merito creditizio le categorie particolari di dati di cui all' articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 , del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e i dati personali ottenuti dai social network.

2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione, degli estremi della banca dati e delle informazioni segnaletiche che lo hanno portato a respingere la richiesta.

3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. I finanziatori informano inoltre il consumatore della registrazione di informazioni negative previste dalla relativa disciplina e dei suoi diritti in conformità del regolamento (UE) 2016/679 entro trenta giorni dalla medesima registrazione. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma.

4. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte, aggiornate e, in caso di errore, prontamente rettificate.

4-bis. I gestori di banche dati si dotano di procedure atte a verificare nel continuo che i segnalanti alimentino le banche dati stesse con informazioni aggiornate ed esatte.

5. I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito.

6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ."

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