Articolo 124.2 del T.U.B.

T.U.B

Art. 124.2 T.U.B. - Servizi di consulenza.

In vigore dal 10/01/2026

Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

"1. Il servizio di consulenza e' riservato ai finanziatori e agli intermediari del credito.

2. Il servizio di consulenza puo' essere qualificato come indipendente solo se e' reso dai consulenti di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis.

3. Nello svolgimento del servizio di consulenza i finanziatori o gli intermediari del credito:

a) agiscono nel migliore interesse del consumatore;

b) acquisiscono informazioni aggiornate sulla situazione finanziaria, sugli obiettivi e sulle preferenze del consumatore;

c) forniscono al consumatore una raccomandazione in merito a una o piu' operazioni relative a contratti di credito, adeguata rispetto ai suoi bisogni e alla sua situazione personale e finanziaria; la raccomandazione, fornita in forma cartacea o su altro supporto durevole scelto dal consumatore e specificato nel contratto per la prestazione di servizi di consulenza, tiene conto di ipotesi ragionevoli circa i rischi per la situazione finanziaria del consumatore per tutta la durata del contratto di credito raccomandato;

d) prendono in considerazione, ai fini della raccomandazione, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito nell'ambito della gamma di prodotti da essi offerti o, nel caso dei mediatori creditizi, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito disponibili sul mercato.

4. Prima della prestazione di servizi di consulenza, il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore le seguenti informazioni su supporto cartaceo o su altro supporto durevole scelto dal consumatore:

a) l'indicazione se la raccomandazione sara' basata solo sulla propria gamma di prodotti o su un'ampia gamma di prodotti fra quelli reperibili sul mercato;

b) se del caso, il compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza o, qualora al momento dell'informativa l'importo non possa essere definito, il metodo utilizzato per calcolarlo.

5. Le informazioni previste al comma 4 possono essere fornite al consumatore in un allegato al documento di cui all'articolo 124, comma 2.

6. Nella prestazione del servizio di consulenza, il finanziatore o l'intermediario del credito avvisano il consumatore quando, tenuto conto della sua situazione finanziaria, un contratto di credito puo' comportare un rischio specifico a suo carico."

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