Articolo 124.1 del T.U.B.
T.U.B
Art. 124.1 T.U.B. - Concessione non sollecitata di credito, consenso desunto e pratiche di commercializzazione abbinata.
In vigore dal 10/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1
"1. E' vietata ogni concessione di credito al consumatore senza previa richiesta ed esplicito consenso di questo.
2. Il finanziatore o l'intermediario del credito non possono desumere il consenso del consumatore alla conclusione del contratto di credito o all'acquisto di servizi accessori presentati tramite l'utilizzo di opzioni predefinite, incluse le caselle preselezionate.
3. Il consenso del consumatore alla conclusione del contratto di credito o all'acquisto di servizi accessori presentati mediante caselle e' dato tramite un'azione positiva univoca con cui il consumatore fornisce un'indicazione libera, specifica, informata e inequivocabile del suo assenso in relazione al contenuto e alla sostanza associati alle caselle.
4. Si applica quanto stabilito dall'articolo 120-octiesdecies."
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