Articolo 122 del TUIR
TUIR
Art. 122 TUIR - Obblighi della società o ente controllante (1)
In vigore dal 01/01/2008 con effetto dal 01/01/1988
Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1
Nota:
Per la decorrenza vedi l'art. 3, c. 2, del DLG 18/12/97, n. 467.
"1. La societa' o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle societa' partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta di gruppo secondo le disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale di cui all'articolo 129 e in quello di approvazione del modello annuale di dichiarazione dei redditi."
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(1) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il Decreto 01/03/2018 (GU 57/2018)
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