Articolo 122 bis del T.U.B.
T.U.B
Art. 122 bis T.U.B. - Principi generali, gratuita' delle informazioni e divieto di discriminazione.
In vigore dal 10/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1
"1. Il finanziatore e l'intermediario del credito si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori.
2. Nell'ambito delle attivita' disciplinate dal presente capo, il finanziatore e l'intermediario del credito:
a) forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni, compresi i chiarimenti adeguati;
b) si astengono dal praticare condizioni discriminatorie in relazione alla richiesta, alla conclusione o alla titolarita' di un contratto di credito da parte dei consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione europea, per motivi inerenti la cittadinanza, il luogo di residenza o qualsiasi altra situazione menzionata all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; resta ferma la possibilita' di offrire condizioni differenti di accesso a un credito qualora siano debitamente giustificate da criteri oggettivi.
3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del presente articolo."
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