Articolo 120 undevicies del T.U.B.

T.U.B

Art. 120 undevicies T.U.B. - Disposizioni applicabili (1).

In vigore dal 10/01/2026

Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

Nota:
(1) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 2 decreto legislativo 21 aprile 2016 n. 72 con gli effetti previsti dall' art. 3, comma 1 del citato decreto legislativo n. 72 del 2016 .

"1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118-bis, 119, 120, comma 2, 120-ter, 120-quater e 125-septies.

1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 117, comma 6, si ha riguardo alla difformità tra le clausole contrattuali e i tassi, i prezzi e le condizioni forniti al consumatore ai sensi dell'articolo 120-novies, commi 2 e 4.

2. Il finanziatore e l'intermediario del credito forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni previste ai sensi del presente capo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 127-bis.

2-bis. Il finanziatore comunica al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali del contratto di credito prima che la stessa abbia effetto. La comunicazione illustra chiaramente il contenuto della modifica, i tempi previsti per la sua applicazione, le procedure di reclamo disponibili per il consumatore e i relativi termini. La comunicazione menziona altresì la facoltà di inviare un esposto alla Banca d'Italia e i relativi recapiti.

2-ter. Alle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali si applica l'articolo 118 e la relativa comunicazione al consumatore è integrata con le informazioni di cui al comma 2-bis."

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