Articolo 120 ter del T.U.B.

T.U.B

Art. 120 ter T.U.B. - Estinzione anticipata dei mutui immobiliari

In vigore dal 14/05/2011

Modificato da: Decreto-legge del 13/05/2011 n. 70 Articolo 8

"1. E' nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del soggetto mutuante per l'estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attivita' economica o professionale da parte di persone fisiche. La nullita' del patto o della clausola opera di diritto e non comporta la nullita' del contratto.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti."

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