Articolo 120 septies del T.U.B.

T.U.B

Art. 120 septies T.U.B. - Principi generali (1).

In vigore dal 01/07/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 21/04/2016 n. 72 Articolo 1

"1. Il finanziatore e l'intermediario del credito, nell'ambito delle attivita' disciplinate dal presente capo:

a) si comportano con diligenza, correttezza, e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori;

b) basano la propria attivita' sulle informazioni rilevanti riguardanti la situazione del consumatore, su ogni bisogno particolare che questi ha comunicato, su ipotesi ragionevoli con riguardo ai rischi cui e' esposta la situazione del consumatore per la durata del contratto di credito."

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 2 decreto legislativo 21 aprile 2016 n. 72 con gli effetti previsti dall'art. 3, comma 1 del citato decreto legislativo n. 72 del 2016.

Scopri i nostri servizi fiscali

Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata