Articolo 120 septies decies del T.U.B.
T.U.B
Art. 120 septies decies T.U.B. - Remunerazioni e requisiti di professionalita' (1).
In vigore dal 01/07/2016
Modificato da: Decreto legislativo del 21/04/2016 n. 72 Articolo 1
"1. I finanziatori remunerano il personale e, se del caso, gli intermediari del credito in modo da assicurare il rispetto degli obblighi previsti ai sensi del presente capo.
2. I finanziatori assicurano che il personale abbia un livello di professionalita' adeguato per predisporre, offrire e concludere contratti di credito o contratti accessori a quest'ultimo nonche' prestare servizi di consulenza.
3. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche individuando le categorie di personale interessate."
(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 2 decreto legislativo 21 aprile 2016 n. 72 con gli effetti previsti dall'art. 3, comma 1 del citato decreto legislativo n. 72 del 2016.
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