Articolo 120 duodevicies del T.U.B.
T.U.B
Art. 120 duodevicies T.U.B. - Pratiche di commercializzazione abbinata (1).
In vigore dal 01/07/2016
Modificato da: Decreto legislativo del 21/04/2016 n. 72 Articolo 1
"1. E' vietata l'offerta o la commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, qualora il contratto di credito non sia disponibile per il consumatore separatamente.
2. E' fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 21, comma 3-bis, del Codice del consumo."
(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 2 decreto legislativo 21 aprile 2016 n. 72 con gli effetti previsti dall'art. 3, comma 1 del citato decreto legislativo n. 72 del 2016.
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