Articolo 120 duodecies del T.U.B.
T.U.B
Art. 120 duodecies T.U.B. - Valutazione dei beni immobili (1).
In vigore dal 01/11/2016
Modificato da: Decreto legislativo del 21/04/2016 n. 72 Articolo 1
"1. I finanziatori applicano standard affidabili per la valutazione dei beni immobili residenziali ai fini della concessione di credito garantito da ipoteca. Quando la valutazione e' condotta da soggetti terzi, i finanziatori assicurano che questi ultimi adottino standard affidabili.
2. La valutazione e' svolta da persone competenti sotto il profilo professionale e indipendenti dal processo di commercializzazione del credito, in modo da poter fornire una valutazione imparziale ed obiettiva, documentata su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.
3. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, tenendo anche conto della banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate; ai fini del comma 1 puo' essere prevista l'applicazione di standard elaborati in sede di autoregolamentazione."
(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 2 decreto legislativo 21 aprile 2016 n. 72 con gli effetti previsti dall'art. 3, comma 3 del citato decreto legislativo n. 72 del 2016.
Scopri i nostri servizi fiscali
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata


