Articolo 120 bis del T.U.B.

T.U.B

Art. 120 bis T.U.B. - Recesso

In vigore dal 03/12/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 4

"1. Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalita' e senza spese. Il CICR individua i casi in cui la banca o l'intermediario finanziario possono chiedere al cliente un rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi da questo richiesti in occasione del recesso."

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