Detrazioni per Carichi di Famiglia: Art. 12 TUIR
TUIR
Art. 12 TUIR - Detrazioni per carichi di famiglia
In vigore dal 20/12/2025
Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/2025 n. 192 Articolo 1
"1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e' aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;
c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu' figli che danno diritto alla detrazione, l'importo di 95.000 euro e' aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se piu' convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.
1-bis. (Comma abrogato dall'art. 10, comma 4, lett. d), D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230; per l'applicabilità di tale disposizione vedasi l'art. 10, comma 5, del citato D.Lgs. n. 230/2021) [In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori e' riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.]
2. Le detrazioni di cui ai commi 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di eta' non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo e' elevato a 4.000 euro.(1)
2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1 non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. (2)
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.
4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.
4-ter. Quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, si considerano, ancorche' non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonche' le altre persone elencate nell'articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. Qualora siano anche richiamate le condizioni previste dal comma 2, ovvero se si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i soggetti di cui al primo periodo che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2."
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(1) Periodo aggiunto dal comma 252 dell'art. 1 della Legge 205 del 27/12/2017 ed entra in vigore a partire dal 01/01/2019 come disposto dal comma 253 della Legge suddetta.
Commento del professionista
I. Premessa e struttura della norma
L'art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) è la disposizione cardine del sistema IRPEF che riconosce al contribuente il diritto di detrarre dall'imposta lorda determinati importi in ragione dei carichi familiari che lo stesso sostiene. La norma risponde a una logica redistributiva di lungo corso nel nostro ordinamento: tenere conto, nella determinazione del prelievo fiscale, della presenza di soggetti che dipendono economicamente dal contribuente e che pertanto ne comprimono la capacità contributiva netta.
Le detrazioni spettano nella versione vigente del testo, risultante anche dalle modifiche apportate dalla l. 30 dicembre 2024, n. 207 e dal D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 per tre categorie di familiari: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (con la platea profondamente ridisegnata dall'introduzione dell'assegno unico universale nel 2022), e per effetto delle novità del 2024 il solo ascendente convivente tra gli altri familiari ex art. 433 c.c. Non si tratta di detrazioni fisse: gli importi "base" fissati dalla norma vengono ridotti in funzione del reddito complessivo del contribuente avente diritto, secondo meccanismi di calcolo proporzionale che la norma stessa definisce con precisione.
Un aspetto sistematico da tenere sempre presente è che le detrazioni dell'art. 12 operano sull'imposta lorda e, in caso di incapienza, non danno luogo a rimborso (salvo l'ipotesi speciale della vecchia detrazione per famiglie numerose). Si tratta dunque di un beneficio che, per i redditi più bassi, può non trovare piena fruizione.
II. La nozione di familiare fiscalmente a carico
Il presupposto comune a tutte le detrazioni in commento è che il familiare sia "fiscalmente a carico" del contribuente. Il comma 2 dell'art. 12 fissa la soglia reddituale al di sotto della quale questa condizione si verifica: il familiare deve possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i soli figli di età non superiore a 24 anni, la soglia è elevata a 4.000 euro (modifica introdotta dalla l. n. 205/2017, in vigore dal 1° gennaio 2019).
La verifica del superamento o meno della soglia va effettuata con riferimento all'intero periodo d'imposta, guardando alla situazione al 31 dicembre di ciascun anno. Ciò significa che se il familiare supera il limite reddituale anche solo nell'ultimo giorno dell'anno, il contribuente perde il diritto alla detrazione per l'intero periodo, compresi i mesi in cui il familiare non percepiva alcun reddito. La Corte di Cassazione ha confermato questa impostazione con l'ordinanza n. 34186 del 15 novembre 2021.
Per quanto riguarda la composizione del reddito rilevante ai fini della soglia, occorre includere anche alcune voci che normalmente non confluiscono nel reddito complessivo IRPEF: le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, i redditi dei frontalieri nella quota esente, i redditi da locazione assoggettati a cedolare secca, i redditi dell'abitazione principale per la quale non è dovuta IMU, i redditi d'impresa e di lavoro autonomo in regime forfetario o dei minimi (con il lordo dei contributi previdenziali, come chiarito dalla ris. n. 69/E/2019 dell'Agenzia delle Entrate). Non rilevano, invece, i redditi fondiari degli immobili non locati assoggettati a IMU, i redditi a tassazione separata, i dividendi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta, né i compensi esenti percepiti dagli sportivi dilettanti entro i limiti di legge. Recentemente, con la risposta a interpello n. 67/2025, è stata confermata l'irrilevanza della quota esente al 90% del reddito dei ricercatori e docenti rientrati in Italia ai sensi dell'art. 44 del D.L. n. 78/2010.
Per i coniuge e i figli, la condizione di familiare a carico non richiede la convivenza né la residenza in Italia. Per gli altri familiari ex art. 433 c.c., al contrario, è necessaria la convivenza con il contribuente oppure il percepimento di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Il comma 4-ter dell'art. 12 introdotto nel 2022 e poi modificato dal D.Lgs. n. 192/2025 ha inoltre chiarito che la nozione di "familiare fiscalmente a carico" mantiene rilevanza trasversale nell'ordinamento tributario: tutte le disposizioni fiscali che vi fanno riferimento (ad esempio quelle sulle detrazioni per spese sanitarie ex art. 15 TUIR o sulle deduzioni ex art. 10) continuano ad applicarsi anche ai soggetti per i quali non spetta più tecnicamente una detrazione ai sensi del comma 1 dello stesso art. 12, purché siano rispettati i requisiti reddituali del comma 2. La risposta a interpello n. 243/2025 ha esteso espressamente questa clausola di salvaguardia anche ai figli non disabili di età pari o superiore a 30 anni.
III. Unioni civili e convivenze di fatto
A decorrere dal 5 giugno 2016, la l. 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. legge Cirinnà) ha equiparato a tutti gli effetti civili e quindi anche fiscali l'unione civile tra persone dello stesso sesso al matrimonio. Il termine "coniuge" nelle disposizioni tributarie, incluso l'art. 12 TUIR, si applica pertanto anche alle parti dell'unione civile. Queste ultime possono quindi fruire della detrazione per il partner a carico nei medesimi termini previsti per i coniugi.
Diverso è il caso del convivente more uxorio, che non beneficia di alcuna equiparazione al coniuge dal punto di vista fiscale. Il convivente di fatto, ancorché la coppia soddisfi i requisiti della stabile convivenza anagrafica richiesti dalla legge Cirinnà, non può mai essere considerato coniuge a carico ai sensi dell'art. 12 TUIR.
IV. Il reddito complessivo dell'avente diritto: la neutralizzazione dell'abitazione principale
Le detrazioni dell'art. 12 sono graduate in funzione del reddito complessivo del contribuente che intende avvalersene. Il comma 4-bis introduce però una regola correttiva fondamentale: ai fini della determinazione dell'ammontare effettivo delle detrazioni, il reddito complessivo dell'avente diritto va assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (ex art. 10, comma 3-bis TUIR). Questo evita che la rendita catastale che tecnicamente entra nel reddito complessivo prima di essere sterilizzata distorca il calcolo del beneficio spettante.
Attenzione però: questa neutralizzazione opera solo sul lato del contribuente avente diritto alla detrazione, non anche sul lato del familiare da verificare come "a carico". Per quest'ultimo, il limite reddituale del comma 2 va verificato sul reddito complessivo lordo, includendo quindi anche l'eventuale rendita dell'abitazione principale (circ. n. 1/E/2008).
Sul piano della cedolare secca, si segnala che il reddito dei fabbricati assoggettato a imposta sostitutiva influenza sia il reddito del contribuente avente diritto sia quello del familiare a carico, e pertanto va computato in entrambi i calcoli.
V. La detrazione per il coniuge a carico
Per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato fiscalmente a carico, il comma 1, lett. a) e b) prevede importi base decrescenti al crescere del reddito complessivo del contribuente. La struttura è la seguente:
Se il reddito complessivo non supera 15.000 euro, la detrazione teorica è pari a 800 euro diminuita del prodotto tra 110 euro e il rapporto tra reddito complessivo e 15.000 euro (con la previsione che se il rapporto è pari a 1, la detrazione si stabilizza a 690 euro). Per redditi compresi tra 15.000 e 40.000 euro la detrazione è fissa a 690 euro. Per redditi tra 40.000 e 80.000 euro la detrazione scende proporzionalmente, calcolata moltiplicando 690 euro per il rapporto tra (80.000 – reddito complessivo) e 40.000. Oltre 80.000 euro la detrazione non compete.
La detrazione così calcolata va poi ragguagliata al numero di mesi dell'anno in cui il coniuge è stato effettivamente a carico: il matrimonio, il decesso o la separazione in corso d'anno determinano quindi un numero di mesi inferiore a 12.
A ciò si aggiunge un incremento variabile per fasce di reddito comprese tra 29.000 euro e 35.200 euro (da un minimo di 10 euro a un massimo di 30 euro), che spetta per l'intero importo indipendentemente dalla durata dell'anno in cui il coniuge è stato a carico comma 1, lett. b).
VI. La detrazione per i figli: la profonda riforma del 2022 e gli aggiornamenti del 2024-2025
Questo è sicuramente il comparto dell'art. 12 che ha subito le modifiche più radicali nell'arco degli ultimi anni. Dal 1° marzo 2022, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 che ha istituito l'assegno unico e universale (AUU), le detrazioni IRPEF per i figli minori di 21 anni sono state soppresse e sostituite dalla nuova prestazione erogata dall'INPS (circ. INPS n. 23/2022). L'AUU è commisurato all'ISEE del nucleo familiare e spetta mensilmente: per i figli minorenni fino a 175 euro al mese (con progressiva riduzione all'aumentare dell'ISEE), e per i figli maggiorenni fino al 21° anno di età fino a 85 euro mensili. I figli residenti all'estero, non potendo rientrare nel nucleo ISEE, restano esclusi dall'AUU.
Per i figli di età superiore a 21 anni, la detrazione IRPEF ex art. 12 continua invece a essere applicabile, ma la l. n. 207/2024 ha introdotto a decorrere dal periodo d'imposta 2025 un limite massimo di età prima non previsto: la detrazione per figli non disabili spetta solo se il figlio ha età compresa tra 21 e 30 anni (rectius: almeno 21 anni ma meno di 30). I figli non disabili di 30 anni o più escono definitivamente dalla platea dei beneficiari. Per i figli con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della l. n. 104/1992, invece, non è previsto alcun limite massimo di età e la detrazione spetta anche per i figli di 30 anni e oltre. Sono inoltre inclusi nella platea i figli conviventi del coniuge deceduto novità introdotta dalla l. n. 207/2024 con la precisazione (circ. n. 4/2025 dell'Agenzia delle Entrate) che il coniuge superstite convivente fruisce solo della detrazione per figli a carico e non della (eventualmente più conveniente) detrazione per coniuge, e che la detrazione può spettare anche all'altro genitore in vita secondo le regole ordinarie di ripartizione.
La detrazione teorica per ciascun figlio è pari a 950 euro e va moltiplicata per il risultato del rapporto tra (95.000 – reddito complessivo) e 95.000. In presenza di più figli, il denominatore 95.000 aumenta di 15.000 per ogni figlio successivo al primo (quindi con due figli si usa 110.000, con tre 125.000, e così via). Se il reddito complessivo è pari o superiore a 95.000 euro oppure pari a zero la detrazione non compete. Il risultato del rapporto si assume alle prime quattro cifre decimali, con criterio di troncamento.
VII. Le regole di ripartizione della detrazione per figli tra i genitori
La disciplina della ripartizione tra genitori è articolata e tiene conto sia dello stato civile sia dell'eventuale incapienza fiscale di uno dei due.
Per i genitori non separati, la regola di default è la ripartizione al 50% tra ciascuno dei due. In alternativa, previo accordo, è possibile attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato — scelta conveniente quando l'altro genitore è incapiente, ma ammessa anche in assenza di tale condizione (circ. n. 15/E/2007). La detrazione va considerata unitariamente per tutti i figli dei medesimi genitori: non è possibile attribuire la detrazione di un figlio a un genitore e quella di un altro all'altro genitore, salvo che i figli non abbiano entrambi i genitori in comune (circ. n. 20/E/2011).
Per i genitori separati o divorziati, in assenza di accordo la detrazione spetta al genitore affidatario (o, in caso di affidamento congiunto, nella misura del 50% a ciascuno). Se il genitore affidatario non può fruire della detrazione per incapienza dell'imposta, questa passa integralmente all'altro genitore, che è tenuto a riversare al primo — salvo diverso accordo — la parte di detrazione ad esso spettante. La Corte di Cassazione (n. 15224/2025), in linea con la prassi consolidata delle circ. n. 15/2007 e n. 34/2008, ha recentemente confermato che al raggiungimento della maggiore età del figlio non è necessario un nuovo accordo: la ripartizione continua nella stessa misura vigente durante la minorità.
Vale la pena segnalare che le medesime regole si applicano ai genitori non coniugati: quando esistono provvedimenti di affidamento si segue la disciplina dei separati; in loro assenza si seguono le stesse modalità dei genitori non separati (circ. n. 15/E/2007).
In ipotesi di dichiarazioni presentate con ripartizioni difformi da quelle consentite, l'Agenzia delle Entrate ridetermina in sede di liquidazione la detrazione in misura legale del 50% per ciascun genitore, presupponendo l'assenza di accordo.
Merita infine menzione una regola speciale: quando l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli, e il contribuente non è (o non è più) coniugato, per il primo figlio è possibile applicare se più conveniente la detrazione prevista per il coniuge a carico. Per "primo figlio" si intende quello anagraficamente più anziano tra quelli a carico. Tale possibilità, tuttavia, è preclusa ai genitori separati o divorziati, per i quali l'ex coniuge in vita impedisce di far subentrare il figlio nella posizione del coniuge (circ. n. 34/E/2008). La circ. n. 4/2022 dell'Agenzia delle Entrate ha specificato che a seguito dell'AUU è comunque possibile fruire della detrazione per coniuge in relazione al primo figlio di età pari o superiore a 21 anni, ricorrendone le condizioni.
VIII. La detrazione per gli ascendenti: la stretta operata dalla legge di bilancio 2025
Prima della l. n. 207/2024, l'art. 12, comma 1, lett. d) prevedeva una detrazione teorica di 750 euro per ciascuna delle persone indicate nell'art. 433 c.c. (genitori, ascendenti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle) che convivessero con il contribuente o ne percepissero assegni alimentari non risultanti da provvedimenti giudiziari.
La legge di bilancio 2025 ha operato un drastico restringimento, limitando la detrazione al solo ascendente convivente. Sono state quindi eliminate le detrazioni per il coniuge legalmente separato, i nipoti (discendenti dei figli), i fratelli e le sorelle, i generi e le nuore, il suocero e la suocera. Sparisce anche la possibilità alternativa alla convivenza: non è più sufficiente corrispondere assegni alimentari, occorre necessariamente che l'ascendente conviva fisicamente con il contribuente.
La detrazione effettiva si calcola moltiplicando 750 euro per il rapporto tra (80.000 - reddito complessivo) e 80.000. Se il familiare è a carico di più soggetti, la detrazione è ripartita pro quota in uguale misura tra tutti gli aventi diritto, senza possibilità di diversa ripartizione.
IX. La limitazione per i cittadini extracomunitari con familiari all'estero
Un'ulteriore stretta è stata introdotta dalla l. n. 207/2024 con l'inserimento del comma 2-bis all'art. 12, operativo dal periodo d'imposta 2025. La norma stabilisce che le detrazioni per familiari fiscalmente a carico non spettano ai contribuenti che non siano cittadini italiani, di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), in relazione ai familiari residenti all'estero. Si tratta di una disposizione che incide significativamente sulla situazione dei lavoratori extracomunitari residenti in Italia con famiglia nel Paese d'origine, i quali in precedenza potevano fruire delle detrazioni documentando il vincolo familiare nelle forme previste dall'art. 1, commi 1324-1326, della l. n. 296/2006.
Resta invece confermata la disciplina dei cosiddetti non residenti Schumacker: i soggetti non residenti in Italia che producano almeno il 75% del proprio reddito complessivo nel territorio nazionale possono continuare a fruire delle detrazioni previste per i residenti, incluse quelle per carichi di famiglia, ai sensi dell'art. 24, comma 3-bis TUIR, a condizione che non godano di analoghi benefici fiscali nello Stato di residenza (sentenza CGUE del 14 febbraio 1995, causa C-279/93, Schumacker).
X. Il ragguaglio mensile e le variazioni nel corso dell'anno
Le detrazioni per carichi di famiglia sono sempre ragguagliate al mese e competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste a quello in cui sono cessate (comma 3). In caso di nascita, il mese di nascita è computato integralmente; in caso di decesso o di altri eventi che incidono su situazioni preesistenti, si parte dal mese successivo all'evento. Questo vale per matrimoni, separazioni, nascite, decessi e qualsiasi variazione dello stato familiare nel corso dell'anno.
Una menzione a parte merita la pensione di reversibilità percepita dagli orfani: per evitare che la sua attribuzione faccia superare al figlio orfano la soglia di reddito per essere considerato a carico, il legislatore ha previsto (art. 1, comma 249, l. n. 232/2016) che le pensioni erogate nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria concorrano al reddito complessivo solo per l'importo eccedente 1.000 euro.
XI. Note conclusive per il professionista
L'art. 12 TUIR è norma apparentemente semplice nella sua architettura, ma in realtà densa di insidie operative. Le modifiche degli ultimi anni l'AUU, il limite massimo di età per i figli non disabili, la restrizione alla sola convivenza per gli ascendenti, il nuovo comma 2-bis per gli extracomunitari hanno reso il perimetro applicativo significativamente più stretto rispetto al passato. Per il professionista, tre sono le verifiche irrinunciabili in fase dichiarativa: la corretta determinazione del reddito complessivo del familiare (tenendo conto delle voci da includere anche se esenti o sostitutive), la corretta base reddituale del contribuente avente diritto (con neutralizzazione dell'abitazione principale), e la corretta ripartizione della detrazione per figli tra i genitori nel rispetto delle regole rigide fissate dalla norma e dalla prassi. Errori su questi fronti espongono a contestazioni in sede di liquidazione automatica, con la conseguenza di dover restituire detrazioni indebitamente fruite.
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