Articolo 116 del TUIR

TUIR

Art. 116 TUIR - Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria

In vigore dal 01/01/2019

Modificato da: Legge del 30/12/2018 n. 145 Articolo 1

"1. L'opzione di cui all'articolo 115 puo' essere esercitata con le stesse modalita' ed alle stesse condizioni, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1 del medesimo articolo 115, dalle societa' a responsabilita' limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di societa' cooperativa.

2. Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto periodo del comma 3 dell'articolo 115 e quelle del comma 3 dell'articolo 8. Le plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59.

2-bis. Abrogato da: comma 1055 art.1 L. 145 30/12/2018[In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2, le societa' ivi previste possono esercitare l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-bis. Gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nelle societa' che esercitano l'opzione di cui all'articolo 55-bis si considerano equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso articolo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita e' riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo.]"

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