Articolo 116 bis del T.U.B.
T.U.B
Art. 116 bis T.U.B. - Decisioni di rating.
In vigore dal 25/02/2007 al 03/12/2010
Modificato da: Decreto-legge del 27/12/2006 n. 297 Articolo 1
Soppresso dal 03/12/2010 da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 4
"1. La Banca d'Italia puo' disporre che le banche e gli intermediari finanziari illustrino alle imprese che ne facciano richiesta i principali fattori alla base dei rating che le riguardano. L'eventuale conseguente comunicazione non da' luogo ad oneri per il cliente."
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