Articolo 115 del T.U.B.

T.U.B

Art. 115 T.U.B. - Ambito di applicazione.

In vigore dal 01/07/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 21/04/2016 n. 72 Articolo 1

"1. Le norme del presente titolo si applicano alle attivita' svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari (1).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' individuare, in considerazione dell'attivita' svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.

3. Le disposizioni del presente capo, a meno che siano espressamente richiamate, non si applicano ai contratti di credito disciplinati dai capi I-bis e II e ai servizi di pagamento disciplinati dal capo II-bis (2)."

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) decreto legislativo 21 aprile 2016 n. 72 con gli effetti previsti dall'art. 3, comma 1 del citato decreto legislativo n. 72 del 2016.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) decreto legislativo 21 aprile 2016 n. 72 con gli effetti previsti dall'art. 3, comma 1 del citato decreto legislativo n. 72 del 2016.

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