Articolo 114.8 del T.U.B.

T.U.B

Art. 114.8 T.U.B. - Principi generali.

In vigore dal 14/08/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

"1. Gli acquirenti di crediti in sofferenza e i gestori di crediti in sofferenza, nei rapporti con i debitori:

a) si comportano secondo correttezza, diligenza e trasparenza;

b) forniscono informazioni corrette, chiare e non ingannevoli;

c) garantiscono la riservatezza dei dati personali;

d) nelle comunicazioni con i debitori agiscono senza molestia, coercizione o indebito condizionamento."

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