Articolo 114.5 del T.U.B.

T.U.B

Art. 114.5 T.U.B. - Albo dei gestori dei crediti in sofferenza.

In vigore dal 14/08/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

"1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo, consultabile pubblicamente e accessibile sul sito internet, i gestori di crediti in sofferenza autorizzati in Italia ai sensi dell'articolo 114.6. La Banca d'Italia aggiorna le informazioni contenute nell'albo periodicamente e, in caso di revoca dell'autorizzazione, senza indugio.

2. I gestori di crediti in sofferenza indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

3. La Banca d'Italia iscrive, altresi', nell'albo i gestori di crediti dell'Unione europea che operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 114.9."

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