Articolo 114.14 del T.U.B.

T.U.B

Art. 114.14 T.U.B. - Reclami ed esposti.

In vigore dal 14/08/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

"1. La Banca d'Italia disciplina le procedure che i gestori di crediti in sofferenza adottano per la gestione dei reclami presentati dai debitori.

2. I debitori ceduti possono presentare alla Banca d'Italia, secondo la procedura dalla stessa pubblicata, esposti relativi agli acquirenti di crediti in sofferenza, ai gestori di crediti in sofferenza o ai soggetti cui sono state esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza."

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