Articolo 114.1 del T.U.B.

T.U.B

Art. 114.1 T.U.B. - Definizioni.

In vigore dal 14/08/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

"1. Ai fini del presente capo, si definisce:

a) «crediti in sofferenza»: i crediti concessi da banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti e classificati in sofferenza secondo disposizioni attuative della Banca d'Italia;

b) «gestione di crediti in sofferenza»: lo svolgimento di una o piu' delle seguenti attivita' in relazione a crediti in sofferenza:

1) la riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti dal debitore;

2) la rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali con il debitore, in linea con le istruzioni impartite dall'acquirente di crediti in sofferenza, a condizione che non costituisca attivita' di concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 106; a tali fini non costituisce attivita' di concessione di finanziamenti l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento. Non rientra nel presente numero 2) l'attivita' svolta da intermediari del credito come definiti dagli articoli 120-quinquies, comma 1, lettera g), e 121, comma 1, lettera h);

3) la gestione dei reclami dei debitori riguardanti gli acquirenti di crediti in sofferenza, i gestori di crediti in sofferenza e i soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza;

4) l'informativa al debitore relativa a ogni variazione dei tassi di interesse e degli oneri o a ogni pagamento dovuto;

c) «gestori di crediti in sofferenza»: le societa' iscritte nell'albo di cui all'articolo 114.5 che svolgono l'attivita' di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza;

d) «gestori di crediti dell'Unione europea»: le imprese autorizzate ai sensi della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia all'esercizio dell'attivita' di gestione di crediti per conto di acquirenti di crediti;

e) «acquirenti di crediti in sofferenza»: la persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che nell'esercizio della propria attivita' commerciale o professionale acquista crediti in sofferenza;

f) «Stato di origine del gestore di crediti»: lo Stato dell'Unione europea in cui il gestore di crediti e' stato autorizzato all'esercizio dell'attivita';

g) «Stato di origine dell'acquirente di crediti in sofferenza»:

lo Stato dell'Unione europea in cui l'acquirente di crediti in sofferenza o, per gli acquirenti di crediti in sofferenza di Stati terzi, il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 114.3, comma 3, ha la residenza, il domicilio o la sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato nel quale e' situata la sua sede principale;

h) «Stato ospitante del gestore di crediti in sofferenza»: lo Stato dell'Unione europea nel quale il gestore di crediti in sofferenza ha una succursale o presta attivita' di gestione di crediti in sofferenza e, in ogni caso, dove ha domicilio il debitore ceduto;

i) «Stato in cui e' stato concesso il credito»: lo Stato dell'Unione europea nel quale il credito in sofferenza e' stato concesso.

2. Se non diversamente disposto, le disposizioni del presente capo che fanno riferimento all'acquisto e alla gestione di crediti in sofferenza si applicano anche all'acquisto e alla gestione dei contratti sulla base dei quali il credito in sofferenza e' stato concesso.

3. Le definizioni indicate al comma 1 si applicano anche ai fini dei titoli VI e VIII."

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