Articolo 114 ter del T.U.B.

T.U.B

Art. 114 ter T.U.B. - Rimborso della moneta elettronica.

In vigore dal 13/05/2012

Modificato da: Decreto legislativo del 16/04/2012 n. 45 Articolo 1

Nota:
Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l'art. 4 decreto legislativo 16 aprile 2012 n. 45.

"1. L'emittente di moneta elettronica rimborsa, su richiesta del detentore, la moneta elettronica in ogni momento e al valore nominale, secondo le modalita' e le condizioni indicate nel contratto di emissione in conformita' dell'articolo 126-novies. Il diritto al rimborso si estingue per prescrizione nei termini ordinari di cui all'articolo 2946 del codice civile.

2. Il detentore puo' chiedere il rimborso:

a) prima della scadenza del contratto, nella misura richiesta;

b) alla scadenza del contratto o successivamente:

1) per il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta;

2) nella misura richiesta, se l'emittente e' un istituto di moneta elettronica autorizzato ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e i fondi di pertinenza del medesimo detentore possono essere impiegati per finalita' diverse dall'utilizzo di moneta elettronica, senza che sia predeterminata la quota utilizzabile come moneta elettronica.

3. I soggetti, diversi da un consumatore, che accettino in pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con l'emittente di moneta elettronica il diritto al rimborso loro spettante nei suoi confronti, anche in deroga al comma 2."

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