Articolo 114 sexies del T.U.B.
T.U.B
Art. 114 sexies T.U.B. - Servizi di pagamento
In vigore dal 01/03/2010
Modificato da: Decreto legislativo del 27/01/2010 n. 11 Articolo 33
"1. La prestazione di servizi di pagamento è riservata alle banche, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento. Possono prestare servizi di pagamento, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane."
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